In calce sono allegate alcune sentenze molto importanti relative alla circolazione stradale pronunciate nel 2025. Da segnalare le pronunce relative alla guida in satto di abbrezza. La guida in stato di ebbrezza da alcool è un reato di natura contravvenzionale, di competenza del Tribunale, tipizzato e sanzionato nell’art. 186 del Codice della Strada; altra norma di riferimento è il successivo art. 187. La legge distingue tre fasce di violazione:
- Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l: reato penale con ammenda da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a un anno e possibile arresto fino a 6 mesi.
- Tasso superiore a 1,5 g/l: reato penale con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo se di proprietà del conducente.
In caso di incidente stradale, le sanzioni si aggravano ulteriormente. Inoltre, la recidiva nel biennio comporta un inasprimento delle pene, con un aumento della sospensione della patente e sanzioni pecuniarie più elevate.
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Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10000 del 12/03/2025
Circolazione Stradale – Artt. 1, 117 e 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Aggravante dell’aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente – Area condominiale – Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l’influenza dell’alcool commesso in una strada facente parte di un’area condominiale destinata al transito di un numero indeterminato di veicoli e persone che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, non esclude le aggravanti di aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 9945 del 12/03/2025
Circolazione Stradale – Artt. 116 e 186 del Codice della Strada – Reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza commessi all’estero – Mandato di arresto europeo – Rifiuto della consegna per ravvisato radicamento qualificato del condannato in Italia – Espiazione in Italia della pena – Adattamento delle pene edittali – L’espiazione in Italia della pena anche per i reati di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza commessi all’estero, rende necessario alla corte di appello di procedere all’adattamento della pena se quella irrogata nello Stato emittente ha durata e natura incompatibili con quella previste in Italia per reati simili, imponendo di computare una pena non superiore a quella massima prevista in Italia.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 9228 del 06/03/2025
Circolazione Stradale – Art. 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza alcolica – Pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità – Inerzia del condannato – Revoca e ripristino dell’originaria sanzione – Ordine di esecuzione – Mancata notifica al condannato della fase esecutiva ex officio – Il giudice dell’esecuzione non può procedere alla revoca della sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l’influenza dell’alcool senza prima verificare se il pubblico ministero, a cui spetta dare esecuzione alla pena indicando l’ente presso il quale svolgere l’attività, avesse già avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8296 del 28/02/2025
Circolazione Stradale – Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis c.p. – Omicidio stradale e di lesioni personali stradali – Circostanze aggravanti – Guida in stato di ebbrezza ed alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti – Efficacia causale rispetto al concreto verificarsi dell’evento – La norma incriminatrice del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali non richiede che lo stato di ebbrezza alcolica del conducente e/o la sua condizione di alterazione psichica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope incidano sulla condotta di guida, sì da assumere un’efficacia causale rispetto al concreto verificarsi dell’evento morte o lesioni. .Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 7533 del 25/02/2025
Circolazione Stradale – Art. 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Rifiuto dell’accertamento – Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – Facoltà discrezionale del giudice – Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l’influenza dell’alcool la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, del Codice della Strada, è una facoltà discrezionale del giudice. Tale decisione deve essere congruamente motivata, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del Codice Penale, che orientano la scelta della pena in termini di quantità e specie, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.






